Legge federale
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Art. 53 Medico cantonale
1 OgniCantone designa un medico cantonale. Più Cantoni possono designare congiuntamente un medico cantonale. 2 Il medico cantonale coordina le sue attività con quelle delle altre autorità e istituzioni che partecipano alla lotta contro le malattie trasmissibili. Se la comparsa di una malattia trasmissibile è in relazione con una derrata alimentare, ne informa il chimico cantonale competente. 3 Il Consiglio federale definisce i requisiti professionali del medico cantonale. |