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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 53Medico cantonale
1 OgniCantone designa un medico cantonale. Più Cantoni possono designare congiuntamente un medico cantonale.
2 Il medico cantonale coordina le sue attività con quelle delle altre autorità e istituzioni che partecipano alla lotta contro le malattie trasmissibili. Se la comparsa di una malattia trasmissibile è in relazione con una derrata alimentare, ne informa il chimico cantonale competente.
3 Il Consiglio federale definisce i requisiti professionali del medico cantonale.