Legge federale
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Art. 62 Comunicazione di dati personali ad autorità estere
1 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, l’UFSP e le autorità cantonali competenti possono comunicare alle autorità estere incaricate di compiti corrispondenti, nonché a organizzazioni sopranazionali e internazionali, dati personali, inclusi dati concernenti la salute, se:
2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:
3 In deroga al capoverso 1, i dati personali possono essere comunicati all’estero se:14
13 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 75 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 14 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 75 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 15 Abrogata dall’all. 1 n. II 75 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 16 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 75 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
