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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 63
L’autorità che ha ordinato un provvedimento secondo gli articoli 33–38 nonché 41 capoverso 3 può versare un indennizzo, tenendo conto delle condizioni economiche del beneficiario, alle persone che hanno subito danni in seguito a tale provvedimento, per quanto i danni non siano coperti altrimenti.