Legge federale
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Art. 68 Ripartizione dei costi
1 In caso di vaccinazioni raccomandate, la Confederazione e il Cantone in cui è avvenuta la vaccinazione assumono in parti uguali i costi dell’indennizzo o della riparazione morale. 2 In caso di vaccinazioni obbligatorie i costi integrali dell’indennizzo o della riparazione morale sono assunti:
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