Legge federale
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Art. 69 Competenza e procedura
1 Il DFI decide, dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni e il Cantone interessato, se occorre versare un indennizzo o una riparazione morale. 2 Chi chiede un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o che queste ultime sono insufficienti. 3 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. |