Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
sulla lotta contro le malattie trasmissibili
dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp)

Art. 7 Situazione straordinaria

Se una si­tua­zio­ne straor­di­na­ria lo ri­chie­de, il Con­si­glio fe­de­ra­le può or­di­na­re i prov­ve­di­men­ti ne­ces­sa­ri per tut­to il Pae­se o per ta­lu­ne par­ti di es­so.