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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 70
1 La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il produttore di un agente terapeutico secondo l’articolo 44 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato od ordinato in una circostanza particolare o straordinaria.
2 La portata e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il produttore.