Legge federale
|
Art. 74 Spese per provvedimenti applicati nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori
1 La Confederazione assume le spese relative alle visite, alla sorveglianza, alla quarantena, all’isolamento e alla cura di viaggiatori nel trasporto internazionale, se questi provvedimenti sono stati ordinati dai suoi organi, nonché le spese relative all’adempimento dell’obbligo di collaborare di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere b, d ed e. 2 Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi assumono le spese per l’attuazione dei preparativi di cui all’articolo 42 e quelle relative all’obbligo di collaborare di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere a e c. La Confederazione può partecipare a spese e oneri straordinari se questi implicano un eccessivo onere economico per le imprese interessate. |