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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 79Delega di compiti esecutivi
1 Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato.
2 Vigila sulle organizzazioni e sulle persone cui sono affidati compiti esecutivi.
3 Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che assumono compiti esecutivi secondo il capoverso 1 hanno diritto a un indennizzo. Il Consiglio federale disciplina la portata e le modalità dell’indennizzo.