Legge federale
|
Art. 8 Provvedimenti preparatori
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti preparatori al fine di prevenire e limitare tempestivamente i pericoli e i danni alla salute pubblica. 2 In vista di un pericolo particolare per la salute pubblica l’UFSP può ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti, in particolare:
|