Legge federale
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Art. 80 Cooperazione internazionale
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
2 I servizi federali competenti collaborano con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali. 3 L’UFSP assume i compiti del Centro nazionale previsto dal Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 200523. In particolare comunica all’OMS gli eventi che possono costituire una situazione d’emergenza sanitaria di portata internazionale. 22 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (RU 2020 2191, 2727; 2021 878n. III 3; FF 2020 4027; 2021 2515). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549). |