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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 80Cooperazione internazionale
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
a.
lo scambio di dati destinati alla sorveglianza epidemiologica;
b.
l’informazione reciproca sulla comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili;
c.
l’informazione immediata nel caso in cui vi sia un pericolo imminente che malattie trasmissibili si propaghino oltre i confini nazionali;
d.
l’armonizzazione dei provvedimenti atti ad individuare, sorvegliare, prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse;
e.
il trasporto transfrontaliero di cadaveri;
2 I servizi federali competenti collaborano con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.
3 L’UFSP assume i compiti del Centro nazionale previsto dal Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 200523. In particolare comunica all’OMS gli eventi che possono costituire una situazione d’emergenza sanitaria di portata internazionale.