Legge federale
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Art. 87 Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni di cui agli articoli 5 capoverso 1bis, 29a capoverso 1 e 29c capoverso 2 della legge del 18 dicembre 197030 sulle epidemie restano valide sino alla loro scadenza, ma al massimo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 2 I riconoscimenti di cui all’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie restano validi fino allo loro scadenza, ma al massimo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 3 I laboratori che secondo il diritto anteriore non erano sottoposti all’obbligo di autorizzazione e non disponevano di un riconoscimento valido, ma che secondo il nuovo diritto necessitano di un’autorizzazione, sono tenuti a presentare una domanda in tal senso entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. I laboratori interessati possono continuare a eseguire analisi finché l’autorità federale competente non ha preso una decisione in merito all’autorizzazione. |