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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 9Informazione
1 L’UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle.
2 L’UFSP pubblica regolarmente rilevamenti e analisi sul tipo, la comparsa, le cause e la propagazione delle malattie trasmissibili.
3 Pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito ai provvedimenti da adottare contro le malattie trasmissibili e sull’utilizzazione di agenti patogeni. Se sono coinvolti altri uffici federali, l’UFSP agisce d’intesa con questi ultimi.
4 L’UFSP e le autorità cantonali competenti coordinano la loro attività d’informazione.