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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 28Obbligo d’informare l’acquirente
Chi mette in commercio agenti patogeni deve informare l’acquirente sulle proprietà e sui pericoli rilevanti per la salute, nonché sui necessari provvedimenti precauzionali e protettivi.