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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 62Comunicazione di dati personali ad autorità estere
1 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, l’UFSP e le autorità cantonali competenti possono comunicare alle autorità estere incaricate di compiti corrispondenti, nonché a organizzazioni sopranazionali e internazionali, dati personali, inclusi dati concernenti la salute, se:
a.
la legislazione dello Stato in questione oppure l’organizzazione sopranazionale o internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati conformemente all’articolo 16 capoverso 1 LPD13; o
b.
i dati personali sono comunicati con le garanzie specifiche di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c LPD.14
2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:
a.
cognome, nome, indirizzo, data di nascita e attività professionale;
b.
indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
c.
risultati di visite mediche;
d.
risultati di indagini epidemiologiche;
e.
indicazioni sull’appartenenza a un determinato gruppo a rischio;
f.
indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.
3 In deroga al capoverso 1, i dati personali possono essere comunicati all’estero se:15
nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata e non è possibile ottenere il suo consenso entro un termine ragionevole.
14 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 75 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
15 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 75 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
16 Abrogata dall’all. 1 cifra II n. 75 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
17 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 75 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).