Legge federale
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Art. 100
1 L’ufficio di ripartizione versa ai titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d’usufrutti gli importi che loro sono assegnati, tuttoché il loro collocamento sia divenuto definitivo ed essi abbiano prodotto i loro titoli. 2 Se un creditore garantito da un’ipoteca o da una cartella ipotecaria subisce di tal guisa una perdita, gli si rilascia un’attestazione in questo senso; essa ha lo stesso valore di un riconoscimento giudiziale di debito. 3 Le somme spettanti ai titoli di pegno non prodotti vengono consegnate all’istituto cantonale dei depositi, avvertendone gli aventi diritto. L’eccedenza è versata all’espropriato. |