Legge federale
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Art. 101
1 Operata la ripartizione, l’ufficio provvede alle modificazioni e cancellazioni divenute necessarie nel registro fondiario, nonché alla rettifica o alla cancellazione dei titoli di pegno. 2 Ove un titolo di pegno non sia stato prodotto, si faranno nondimeno le necessarie modificazioni e cancellazioni nel registro fondiario; esse saranno portate a notizia degli interessati mediante pubblico avviso e, se il loro nome e domicilio sono conosciuti, anche mediante lettera raccomandata; sarà aggiunta l’avvertenza che la alienazione o la costituzione in pegno del titolo senza indicazione della parte scoperta è punibile. |