1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 101
1 Operata la ripartizione, l’ufficio provvede alle modificazioni e cancellazioni divenute necessarie nel registro fondiario, nonché alla rettifica o alla cancellazione dei titoli di pegno.
2 Ove un titolo di pegno non sia stato prodotto, si faranno nondimeno le necessarie modificazioni e cancellazioni nel registro fondiario; esse saranno portate a notizia degli interessati mediante pubblico avviso e, se il loro nome e domicilio sono conosciuti, anche mediante lettera raccomandata; sarà aggiunta l’avvertenza che la alienazione o la costituzione in pegno del titolo senza indicazione della parte scoperta è punibile.