1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 105
1 Il diritto di ottenere la retrocessione per causa d’inutilizzazione del diritto espropriato può essere esercitato solo durante un anno dopo trascorsi i termini previsti nell’articolo 102 capoverso 1 lettere a e b.
2 Il diritto di ottenere la retrocessione secondo l’articolo 102 capoverso 1 lettera c si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’avente diritto ha ricevuto l’avviso o, se questo avviso sia stato omesso, dal giorno nel quale egli ha avuto notizia dell’alienazione o della diversa destinazione; in tutti i casi però in cinque anni dal compimento di uno di questi fatti.