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Legge federale
sull’espropriazione
(LEspr)1

del 20 giugno 1930 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Art. 106

1 Il di­rit­to espro­pria­to dev’es­se­re re­sti­tui­to nel­lo sta­to in cui si tro­va al mo­men­to nel qua­le vie­ne for­mu­la­ta la do­man­da di re­tro­ces­sio­ne.

2 Se l’espro­prian­te ha in­tro­dot­to del­le mo­di­fi­ca­zio­ni e se lo sta­to an­te­rio­re non può più es­se­re ri­sta­bi­li­to o lo può es­se­re so­lo con spe­se spro­por­zio­na­te, chi pre­ten­de la re­tro­ces­sio­ne de­ve ri­fon­de­re ade­gua­ta­men­te il mag­gior va­lo­re; egli è in di­rit­to di de­dur­re il de­prez­za­men­to dal­la sua pre­sta­zio­ne. L’espro­prian­te può to­glie­re gl’im­pian­ti fat­ti da lui in quan­to ciò sia pos­si­bi­le sen­za pre­giu­di­zio pel di­rit­to da re­tro­ce­de­re.