Legge federale
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Art. 111115
Gli allegati prescritti dalla presente legge per la commissione di stima devono essere presentati almeno con i duplicati necessari per la trasmissione alle controparti. 115Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). |