Legge federale
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Art. 112
Gli atti prodotti dalle parti e quelli emanati dalla commissione di stima e dal suo presidente sono dispensati dal bollo.116 116Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). |
