Legge federale
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Art. 118131
Chiunque tolga, danneggi o sposti i segnali, i paletti o altri segni adoperati per una misurazione, un picchettamento o un profilo eseguiti in vista di un’espropriazione da fare secondo la presente legge, è punito con la multa fino a 300 franchi, salvo che non sia comminata una pena più grave giusta il Codice penale svizzero132. 131Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). 132RS 311.0 |