1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 12
1 Qualora di un fondo o di più fondi economicamente connessi sia chiesta l’espropriazione soltanto di una parte, e ciò abbia per effetto di ridurre le frazioni residue in modo da non poter più essere usate secondo la loro destinazione o da non poter più esserlo senza difficoltà sproporzionate, l’espropriato può chiedere l’espropriazione totale.
2 Qualora la costituzione di un diritto reale limitato abbia per effetto che il fondo non possa più essere usato secondo la propria destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate, l’espropriato può chiedere l’espropriazione del fondo stesso.
3 L’espropriato che ha ottenuto l’ampliamento dell’espropriazione, può rinunziarvi entro il termine di venti giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità.