1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 20
1 Nella stima del valore venale devesi tenere equo conto altresì della possibilità di un miglior uso del fondo.
2 Ove l’espropriazione liberi l’espropriato da oneri speciali, il controvalore di questi oneri dev’essere dedotto.
3 Non è tenuto conto degli aumenti o delle diminuzioni di valore derivanti dall’impresa dell’espropriante. Fino all’entrata in possesso dell’espropriante, l’espropriato può togliere gl’impianti da cui derivi un aumento di valore per il quale non è indennizzato, purché ciò sia possibile senza pregiudizio per il diritto espropriato.