1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 21
1 Nella stima del valore venale di fondi devesi tener conto anche delle servitù che esistono al momento del deposito del piano di espropriazione, eccettuati gli usufrutti, nonché dei diritti annotati nel registro fondiario derivanti da contratti di locazione18 e di affitto.
2 Se nel registro fondiario sono annotati altri diritti personali, come diritti di prelazione, ricupera o compera, si dedurrà l’importo dell’indennità da corrispondere ai titolari di tali diritti in conformità dell’articolo 23.
3 I titolari di diritti di pegno immobiliare o d’oneri fondiari di grado anteriore, che subissero un danno per effetto dell’applicazione dei capoversi 1 e 2, possono pretendere che nella stima del valore venale del fondo non si tenga conto dei diritti iscritti o annotati senza il loro consenso nel registro fondiario.
18 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.