1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 23
1 I titolari delle servitù espropriate, eccettuati gli usufrutti, e dei diritti personali annotati nel registro fondiario vengono risarciti integralmente del danno derivante dalla limitazione o dall’estinzione dei loro diritti (art. 91), in quanto l’articolo 21 capoverso 3, permetta di tenerne conto.
2 I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarcimento integrale del danno derivante per essi dall’estinzione anticipata dei contratti di locazione e d’affitto da loro conchiusi anteriormente all’apertura19 della procedura d’espropriazione.
19 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.