1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 Se per un’opera che richiede un’approvazione dei piani sono necessarie espropriazioni, la domanda di approvazione dei piani deve esprimersi in merito alla necessità e all’estensione delle espropriazioni.
2 Alla domanda di approvazione dei piani devono essere allegati un piano d’espropriazione e una tabella dei diritti da espropriare indicante i fondi di cui si chiede l’espropriazione, i loro proprietari, le superfici nonché i diritti reali limitati e diritti personali annotati da espropriare risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici.
3 Nel caso di costituzione di servitù, devono essere esposte le grandi linee del loro contenuto.
4 Nel caso di espropriazione a titolo temporaneo, dev’esserne indicata la durata.
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).