1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l’espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi.
2 Per gli espropriandi che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso.
3 L’avviso personale deve enunciare:
a.
lo scopo e l’estensione dell’espropriazione;
b.
sommariamente, il genere e l’ubicazione dell’opera da costruire;
c.
i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione;
d.
il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione;
e.
la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all’articolo 33 capoverso 1;
f.
l’ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all’articolo 32;
g.
il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42–44.
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).