1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 Se sono espropriati diritti di cui all’articolo 5 senza dover prendere una decisione nell’ambito di una procedura combinata secondo gli articoli 28–35, dev’essere svolta una procedura indipendente d’espropriazione.
2 Se per l’opera è già stata svolta una procedura d’espropriazione, è ammessa una procedura indipendente d’espropriazione soltanto:
a.
quando l’espropriante pretenda sopprimere o menomare un diritto contrariamente a quanto prevedono il piano d’espropriazione depositato e la tabella dei diritti da espropriare o l’avviso personale o in una misura che va oltre quanto previsto dagli stessi; oppure
b.
quando per l’espropriato si riveli un danno che, al momento del deposito dei piani o della comunicazione dell’avviso personale, non era prevedibile o non lo era in tale misura.
31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).