1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 L’autorità competente esamina la domanda di apertura di una procedura indipendente d’espropriazione e chiede all’espropriante i documenti necessari.
2 In particolare, l’autorità competente può chiedere i documenti di cui all’articolo 28 e gli avvisi personali di cui all’articolo 31.
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.