1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 44
1 L’espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d’espropriazione.
2 L’esistenza e l’importanza del danno vengono stabilite insieme coll’indennità d’espropriazione.
3 Quando siano trascorsi più di due anni dall’apertura della procedura d’espropriazione senza che siasi giunti ad un accordo fra le parti o ad una discussione sulla fissazione dell’indennità, l’espropriato può chiedere che il danno venga accertato già in precedenza con una procedura speciale.