Legge federale
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Art. 4640
1 Il presidente cita l’espropriante e gli espropriati, mediante comunicazione personale, a comparire a un’udienza di conciliazione, che si svolge di regola sui luoghi interessati. 2 Se l’espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se degli espropriati mancano, la procedura di conciliazione decade nei confronti degli espropriati mancanti, a meno che il presidente reputi necessaria un’udienza. 40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |