1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 53
1 Ove la procedura conduca ad un accordo delle parti sulle pretese d’indennità, il processo verbale ha lo stesso valore d’una decisione definitiva della commissione di stima.
2 Ove l’indennità fissata cagioni una perdita al titolare d’un diritto di pegno immobiliare, di un onere fondiario o di un usufrutto, l’accordo non spiega i suoi effetti a suo riguardo se non quando egli lo abbia firmato o sia mancato all’udienza di conciliazione. Il processo verbale deve ragguagliare su questo punto.