Legge federale
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Art. 59quater57
1 Se sono costituiti rapporti di lavoro nell’ambito delle disposizioni di cui agli articoli 59bis e 59ter, la loro costituzione, modifica e risoluzione competono:
2 I membri delle commissioni di stima e le segreterie sono aggregati amministrativamente al Tribunale amministrativo federale. 3 Se sono adempiute le condizioni cui è subordinato l’obbligo di assicurazione secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, i membri delle commissioni di stima e il personale delle loro segreterie devono essere assicurati presso PUBLICA. 4 Il Tribunale amministrativo federale versa periodicamente i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Può far capo a terzi per l’esecuzione dei versamenti. 5 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie. 57 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 58 RS 831.40 |