1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 Se sono costituiti rapporti di lavoro nell’ambito delle disposizioni di cui agli articoli 59bis e 59ter, la loro costituzione, modifica e risoluzione competono:
a.
al Tribunale federale, per i membri di una commissione di stima;
b.
al Tribunale amministrativo federale, su richiesta del presidente della commissione di stima competente, per il personale di una segreteria permanente.
2 I membri delle commissioni di stima e le segreterie sono aggregati amministrativamente al Tribunale amministrativo federale.
3 Se sono adempiute le condizioni cui è subordinato l’obbligo di assicurazione secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, i membri delle commissioni di stima e il personale delle loro segreterie devono essere assicurati presso PUBLICA.
4 Il Tribunale amministrativo federale versa periodicamente i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Può far capo a terzi per l’esecuzione dei versamenti.
5 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
57 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).