1 Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone:
- a.
- del presidente e di due supplenti;
- b.
- di quindici altri membri al massimo.
2 Il Tribunale federale nomina i membri delle commissioni di stima. Nell’ambito della preparazione della nomina dei membri di cui al capoverso 1 lettera b possono essere consultati i Cantoni.
3 I membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. I membri che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.
4 All’occorrenza, il Tribunale federale può far capo a membri della commissione di stima di un circondario affinché prestino temporaneamente il loro concorso in un altro circondario.
5 Il Tribunale federale può destituire un membro di una commissione di stima prima della scadenza del suo mandato se:
- a.
- intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
- b.
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
6 I membri delle commissioni di stima devono appartenere a diversi gruppi professionali e possedere le conoscenze tecniche, linguistiche e locali necessarie in materia di stima.
7 I candidati alla nomina nelle commissioni di stima devono dichiarare al Tribunale federale le loro relazioni d’interesse. I membri delle commissioni di stima comunicano senza indugio al Tribunale federale eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d’interesse.
8 I membri delle commissioni di stima adempiono coscienziosamente i loro doveri d’ufficio. Nella loro attività giurisdizionale sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.
9 Sono tenuti al segreto d’ufficio durante il loro mandato in seno alla commissione e dopo la cessazione dello stesso.
52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).