Legge federale
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Art. 65
1 È competente, di regola, la commissione di stima del circondario dove si trova l’oggetto dell’espropriazione. 2 A richiesta d’una delle parti o del presidente d’una commissione di stima, il Tribunale amministrativo federale può eccezionalmente dichiarare competente una commissione di stima anche per decidere su casi d’espropriazione fuori del proprio circondario, quando ciò consenta di conseguire una stima uniforme o di risparmiare spese.79 79 Nuovo testo giusta l’all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). |