Legge federale
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Art. 6680
1 Se non è raggiunto un accordo nella procedura di conciliazione, il presidente della commissione di stima apre d’ufficio la procedura di stima. 2 Col consenso delle parti, la procedura di stima può però essere rimandata fino a dopo il compimento dell’opera. 80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |