1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 67
1 La commissione di stima decide sulla base della discussione orale delle parti e, di regola, di un’ispezione oculare. Il presidente cita le parti almeno trenta giorni prima, avvertendole che si procederà alla discussione e all’ispezione oculare anche in loro assenza.81
2 Sono inoltre citate alla discussione sulla fissazione dell’indennità le persone toccate dall’espropriazione i cui diritti non sono stati notificati ma sono constatati nella tabella dei diritti da espropriare (art. 27) o notoriamente in qualche altro modo.
3 I titolari di diritti di pegno immobiliari, di oneri fondiari e di usufrutti sono citati soltanto se hanno chiesto che la procedura di stima segua il suo corso (art. 54 cpv. 2). Essi possono però prender parte alla discussione e anche presentare delle conclusioni, purché provino di avere un interesse alla fissazione della indennità (art. 24).
81 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).