Legge federale
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Art. 70
1 I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari che intendono chiedere, giusta l’articolo 21 capoverso 3, la stima dei fondi senza che sia tenuto conto dei diritti reali limitati e dei diritti personali annotati di grado posteriore, devono presentare siffatta richiesta non più tardi del momento della discussione sulla stima. 2 In tal caso la commissione deve stimare il valore del fondo sia tenendo conto di questi diritti, sia prescindendo dai medesimi. 3 I diritti reali ed i diritti personali annotati di grado posteriore (art. 23 cpv. 1) saranno oggetto d’indennità solo quando la stima senza oneri superi l’importo dei crediti garantiti da pegno immobiliare e degli oneri fondiari di grado anteriore o quando questo importo sia egualmente coperto dalla stima con gli oneri. |