1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 70
1 I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari che intendono chiedere, giusta l’articolo 21 capoverso 3, la stima dei fondi senza che sia tenuto conto dei diritti reali limitati e dei diritti personali annotati di grado posteriore, devono presentare siffatta richiesta non più tardi del momento della discussione sulla stima.
2 In tal caso la commissione deve stimare il valore del fondo sia tenendo conto di questi diritti, sia prescindendo dai medesimi.
3 I diritti reali ed i diritti personali annotati di grado posteriore (art. 23 cpv. 1) saranno oggetto d’indennità solo quando la stima senza oneri superi l’importo dei crediti garantiti da pegno immobiliare e degli oneri fondiari di grado anteriore o quando questo importo sia egualmente coperto dalla stima con gli oneri.