1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005102 sul Tribunale federale.
2 Il diritto di ricorrere è retto dall’articolo 78 capoverso 1. Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
101Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). Nuovo testo giusta l’all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).