1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 90
1 L’ufficio del registro fondiario informa l’espropriato dell’avvenuto pagamento, avvertendolo che, ove non ne contesti l’esattezza entro il termine di dieci giorni, si aprirà104 la procedura di ripartizione.
2 In caso di contestazione, l’ufficio ne deferisce la decisione al presidente della commissione di stima. Fino a che essa sia stata emanata, la ripartizione rimane sospesa.
104 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).