1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 93
1 L’espropriante può richiedere che l’acquisto di proprietà derivante dall’espropriazione sia iscritto nel registro fondiario immediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell’indennità e la misurazione necessaria.
2 Il presidente della commissione di stima può, a richiesta dell’espropriante, autorizzare l’iscrizione anche prima della misurazione definitiva, sempreché questi giustifichi di avervi un interesse e fornisca sufficienti garanzie per l’adempimento delle sue prestazioni.
3 A richiesta dell’espropriante, la commissione di stima ordina che l’avvenuto pagamento di un’indennità per l’espropriazione di diritti di vicinato sia menzionato nel registro fondiario.106
106 Introdotto dal n. II 5 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).