Legge federale
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Art. 94
1 L’ufficio del registro fondiario non può versare al proprietario le indennità pagate per l’espropriazione di un fondo e per il deprezzamento di una particella non espropriata del fondo stesso, se non col consenso dei titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati. 2 L’indennità per l’espropriazione di servitù non può essere versata agli aventi diritto se non col consenso dei titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari gravanti il fondo dominante. |