1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 95
1 Se, entro un congruo termine di almeno tre mesi, da fissargli dall’ufficio del registro fondiario, il proprietario espropriato o il titolare di una servitù espropriata non provi che tutti i titolari di diritti reali limitati consentono al pagamento nelle sue mani o ad una convenzione di ripartizione, l’ufficio del registro fondiario ripartisce la somma dell’indennità secondo gli articoli 96 a 100.
2 Previo avviso al Consiglio federale, i Governi cantonali possono affidare l’incarico della ripartizione, per tutto o parte del loro territorio, ad altri uffici.
3 Contro le decisioni degli uffici di ripartizione è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza competente secondo il diritto cantonale e, in ultima istanza, al Tribunale federale.
4 I Cantoni rispondono verso le persone lese, secondo l’articolo 955 del Codice civile svizzero107, dei danni cagionati dalla violazione delle norme legali.