Legge federale
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Art. 96
1 Prima che sia stabilito lo stato di ripartizione tutti i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d’usufrutti vengono diffidati, mediante pubblico avviso, a notificare entro il termine di venti giorni le loro pretese, comprese quelle per interessi e spese, e a produrre i titoli su cui si fondano. La diffida è accompagnata dalla comminatoria che coloro i quali non abbiano fatta la notificazione saranno esclusi dalla ripartizione in quanto i loro diritti non siano constatati dai registri pubblici e che, fino alla produzione di tali titoli, le somme corrispondenti rimarranno depositate. 2 Gli interessati indicati nei registri pubblici che abbiano un domicilio conosciuto od un rappresentante nella Svizzera ricevono copia di detto avviso. |